Cass. civ. n. 3184 del 5 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE


Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità.


L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 61
Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 191
Cod. Proc. Civ. art. 194
Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91
Tratt. Internaz. 18/03/1970

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