Cass. civ. n. 31894 del 16 novembre 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Condotta anomala dell'investitore - Automatica interruzione del nesso causale - Esclusione - Valutazione in concreto del giudice di merito - Necessità - Contenuto - Onere motivazionale.


In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31453 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31
Cod. Civ. art. 2049
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

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