Cass. civ. n. 3190 del 02 febbraio 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Condominio - Conferimento di proprietà individuale in “trust” - Spese per le quote comuni - Riscossione dell’amministratore di condominio - Nei confronti del “trustee” - Necessità - Fondamento.


Nel caso in cui una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal "trustee", che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo "trustee" venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del "trust".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16982 del 2005

Normativa correlata

Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 2
Legge 16/10/1989 num. 364
Cod. Civ. art. 1123
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.

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