Cass. civ. n. 5651 del 23 settembre 1983

Testo massima n. 1


La disciplina generale circa il luogo di notificazione della impugnazione, prevista dall'art. 330 c.p.c., si applica anche in tema di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ad esclusione della residenza dichiarata o del domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza poi opposta, non essendo l'opponente — quale terzo — destinatario di quell'atto.

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