Cass. civ. n. 2301 del 31 agosto 1966
Testo massima n. 1
L'opposizione di terzo deve essere proposta nei confronti di tutte le parti fra le quali fu pronunciata la sentenza impugnata.
L'opposizione di terzo deve essere proposta nei confronti di tutte le parti fra le quali fu pronunciata la sentenza impugnata.