Cass. civ. n. 16729 del 17 luglio 2009

Testo massima n. 1


La sentenza che decide sull'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c., è soggetta alle medesime impugnazioni proponibili avverso la decisione opposta; ne consegue che se viene proposta opposizione di terzo avverso una sentenza di primo grado, la sentenza che decide sulla stessa è impugnabile con l'appello, e non è, pertanto, ricorribile per cassazione (che, se proposto, deve essere - come nella specie - dichiarato inammissibile).

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