Cass. civ. n. 31964 del 17 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Consulente tecnico di parte - Attività svolta - Espressione di manifestazione di scienza e non di volontà - Conseguenze - Legittimazione a far valere l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio - Esclusione.


In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.

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Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 198
Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

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