Cass. civ. n. 31964 del 17 novembre 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Consulente tecnico di parte - Attività svolta - Espressione di manifestazione di scienza e non di volontà - Conseguenze - Legittimazione a far valere l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio - Esclusione.
In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 198
Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.