Cass. pen. n. 32021 del 11 settembre 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE


Spioncino della porta blindata della cella di pernottamento di una casa circondariale - Procedibilità d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.


E' procedibile d'ufficio il danneggiamento dello spioncino della porta blindata di una cella di pernottamento della casa circondariale, in quanto commesso in danno di un elemento strutturale di uno stabilimento appartenente all'amministrazione penitenziaria, destinato a pubblico servizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'estensione del regime di perseguibilità a querela, operata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, relativamente alle ipotesi previste dall'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., è limitata ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ex art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.).

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Cod. Pen. art. 635 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50
Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 com. 1 lett. B

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Precedenti: Cass. pen. n. 29538/2023

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