Cass. pen. n. 32039 del 08 luglio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Figli minori - Omesso versamento dell'assegno liquidato in sede civile - Mancanza dei mezzi di sussistenza - Art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Delitto di cui all'art. 570-bis, cod. pen.- Assorbimento - Ragioni.


Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 9065 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 15
Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2
Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

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