Cass. civ. n. 32069 del 20 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Risultanze della consulenza - Critiche specifiche avanzate dai


consulenti di parte e dai difensori - Adesione alla C.T.U. del giudice - Motivazione - Necessità - Fattispecie. Qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da un ente territoriale sulla correttezza dell'utilizzo del criterio del "valore percentuale di permuta" nel calcolo dell'indennità di espropriazione di aree edificabili mediante il metodo analitico-ricostruttivo, si era limitata ad affermare - dopo aver revocato un supplemento peritale in un primo momento disposto - che la quantificazione era frutto di una valutazione basata su giudizi tecnici del C.T.U. "correttamente formulati").

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE