Cass. civ. n. 3207 del 5 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE


Adempimento di sentenza provvisoriamente esecutiva - Pagamento tramite assegno bancario all'ordine di più creditori - Riforma o annullamento della sentenza - Obblighi restitutori - Solidarietà passiva tra tutti gli intestatari dell'assegno - Sussistenza - Fattispecie.


La solidarietà di cui all'art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell'obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicché l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti; pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all'ordine di più persone, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, tutti gli intestatari dell'assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la natura solidale dell'obbligazione restitutoria di somme corrisposte in esecuzione di sentenza poi annullata in sede di legittimità dalla modalità unica ed indifferenziata di esecuzione del pagamento, mediante assegni cointestati a tutti i beneficiari della pronuncia di condanna, assolvendo l'azione proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c. all'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza cassata).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 336
Cod. Proc. Civ. art. 389
Cod. Civ. art. 1282

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