Cass. pen. n. 32084 del 17 novembre 2022
Testo massima n. 1
EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Approvazione dei frazionamenti catastali da parte dell’Agenzia del Territorio - Rilevanza ai fini della prova della buona fede o della scusabilità dell’ignoranza della legge penale - Esclusione - Ragioni.
In tema di lottizzazione abusiva, l'approvazione dei frazionamenti catastali da parte dell'Agenzia del Territorio non rileva ai fini della prova della buona fede dell'imputato ovvero della scusabilità dell'ignoranza della legge penale, in quanto l'accertamento condotto dall'ufficio tecnico erariale non ha ad oggetto la conformità urbanistica dell'operazione sottesa al frazionamento.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 650 art. 5
Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.