Cass. pen. n. 32098 del 5 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE


Irrituale instaurazione del giudizio direttissimo per reato per cui non è ammesso tale rito - Dichiarazione di nullità - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice, dichiarata la nullità del giudizio proposto con rito direttissimo ai sensi dell'art. 12-bis d.l. n. 306 del 1992 per un reato per cui non è ammesso tale rito, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto il procedimento può riprendere con l'attivazione del giudizio ordinario, senza che si determini alcuna stasi del procedimento stesso. (Fattispecie in tema di lesioni aggravate dall'uso di una spranga di ferro, in cui la Corte ha evidenziato che nella nozione di «reati concernenti le armi e gli esplosivi», in relazione ai quali è prevista l'adozione del rito direttissimo, rientrano solo quelli che direttamente concernono le attività - quali detenzione, porto, trasporto, importazione - aventi come oggetto le armi e non anche quelli in cui l'arma rilevi come dato meramente circostanziale).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 585
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST.
Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 bis CORTE COST.

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