Cass. pen. n. 321 del 29 novembre 2024
Testo massima n. 1
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE - Art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. - Procedimento di ricusazione - Applicabilità - Conseguenze.
La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un'istanza di ricusazione, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo alla nullità dell'udienza camerale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.