Cass. civ. n. 32113 del 20 novembre 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO


Cessione di credito d'imposta - Eccezioni opponibili al cessionario - Atti revocabili ex art. 2901 c.c. o ex artt. 65 ss. l.fall. - Esclusione - Ragioni.


In caso di cessione del credito d'imposta, l'amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto, può opporre al cessionario non solo le eccezioni sull'esistenza o validità del rapporto alla base del credito, ma anche i fatti che incidono "ab origine" sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario, mentre non può eccepire i vizi che non determinano l'originaria inefficacia o che riguardano la revocabilità del rapporto di cessione ex art. 2901 c.c. ovvero ex artt. 65 ss. l.fall. (ora artt. 165 ss. c.c.i.i.), poiché in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, sicché, in assenza di quest'ultima, permane la legittimazione del cessionario a pretendere l'adempimento del debitore ceduto.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1264
Cod. Civ. art. 1189
Cod. Civ. art. 2901
Legge Falliment. art. 65
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 165
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis

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Precedenti: Cass. civ. n. 25491/2019

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