Cass. pen. n. 32132 del 12 settembre 2025

Testo massima n. 1


ARMI - MATERIE ESPLODENTI


Abrogazione del delitto di cui all'art. 6 della legge n. 895 del 1967 e contestuale introduzione del delitto di cui all'art. 421-bis cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.


In tema di pubblica intimidazione con uso di armi o di materie esplodenti, sussiste continuità normativa tra il delitto di cui all'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e quello previsto dall'art. 421-bis cod. pen., poiché quest'ultima norma incriminatrice, introdotta dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, riporta inalterati la condotta materiale e il fine specifico della prima, contestualmente abrogata dall'art. 4, comma 2-quinquies, del medesimo decreto-legge.

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Riferimenti normativi

Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1
Cod. Pen. art. 421 bis
Legge 02/10/1967 num. 895 art. 6
Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 2
Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 2
Costituzione art. 25 com. 2
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

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