Cass. civ. n. 32146 del 20 novembre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimento conclusivo del processo esecutivo – Individuazione – Pagamento dei creditori in pendenza di opposizione distributiva – Irrilevanza – Accoglimento dell’opposizione – Conseguenze.
Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 512
Cod. Proc. Civ. art. 598