Cass. pen. n. 32162 del 19 giugno 2024
Testo massima n. 1
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, cod. pen. in relazione all’art. 3 Cost., con riferimento al meno grave trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 83, cod. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 83
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.