Cass. civ. n. 32166 del 20 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DOLO E COLPA Responsabilità illimitata del vettore - Condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra - Colpa grave - Sufficienza - Onere della prova in concreto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.


La Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in Italia con la l. n. 1621 del 1960) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia equiparata al dolo dalla legge dello Stato del giudice adito, di modo che, in virtù del principio per cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza, da parte di costui o dei suoi dipendenti o preposti, dovendosi, peraltro, accertare tale responsabilità in concreto, senza che possa invocarsi la presunzione del minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento del vettore, tenuto conto che la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, disposta dalla citata Convenzione, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale e, come tale, insuscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito nel senso dell'impossibilità di desumere la colpa grave del vettore dalla mera circostanza che la merce fosse andata perduta a seguito di un incidente stradale occorso al sub-vettore).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11362 del 2006

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1225
Cod. Civ. art. 1678
Cod. Civ. art. 1693
Tratt. Internaz. 19/05/1956
Legge 06/12/1960 num. 1621

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