Cass. civ. n. 1115 del 29 gennaio 1993

Testo massima n. 1


La consulenza tecnica, quando non sia volta all'accertamento di fatti materiali, ma consista in un'ind agine essenzialmente critica e valutativa, non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, ma serve solo a fornire al giudice argomento alle proprie valutazioni, che rimangono autonome anche quando il giudice si limita ad aderire all'opinione del consulente accogliendone le conclusioni.

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