Cass. civ. n. 3650 del 17 giugno 1985

Testo massima n. 1


Nel nuovo rito del lavoro — applicabile alle controversie locatizie in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 46 della legge n. 392 del 1978 — la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova che l'attore ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso introduttivo — con conseguente preclusione, in mancanza, della richiesta di ammissione nel corso del giudizio — restando affidato al potere discrezionale del giudice, ai sensi dell'art. 424 c.p.c., disporre d'ufficio la consulenza stessa.

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