Cass. civ. n. 1211 del 19 febbraio 1990

Testo massima n. 1


La previsione, da parte dell'art. 146 att. c.p.c., di un albo dei consulenti tecnici (comprendente i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro) per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali tende solo ad agevolare la scelta dell'ausiliare tra professionisti maggiormente esperti, ma non obbliga il giudice del lavoro a scegliere il consulente solo fra tali professionisti, non essendo comminata alcuna nullità per il caso in cui la scelta cada su di un esperto non iscritto nell'albo.

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE