Cass. civ. n. 1211 del 19 febbraio 1990

Testo massima n. 1


La previsione, da parte dell'art. 146 att. c.p.c., di un albo dei consulenti tecnici (comprendente i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro) per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali tende solo ad agevolare la scelta dell'ausiliare tra professionisti maggiormente esperti, ma non obbliga il giudice del lavoro a scegliere il consulente solo fra tali professionisti, non essendo comminata alcuna nullità per il caso in cui la scelta cada su di un esperto non iscritto nell'albo.

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