Cass. pen. n. 32176 del 8 maggio 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI


Riciclaggio - Confisca ex art. 648-quater, comma secondo, cod. pen. - Oggetto - Individuazione.


In tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 648 bis
Cod. Pen. art. 648 quater com. 2

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. pen. n. 37120/2019

Ricerca altre sentenze