Cass. civ. n. 2698 del 19 aprile 1983
Testo massima n. 1
I termini indicati dall'art. 424 c.p.c., per la presentazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio, hanno carattere ordinatorio, perché, pur assolvendo la funzione di accelerare i tempi di svolgimento del processo, non è comminata per la loro inosservanza alcuna nullità o decadenza, salvo che il ritardato deposito della relazione stessa non precluda alle parti la tempestiva cognizione della consulenza, pregiudicando i diritti della difesa nel senso di determinare l'impossibilità di controdedurre o discutere su circostanze e valutazioni nella consulenza stessa contenute.
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