Cass. civ. n. 11464 del 19 giugno 2004
Testo massima n. 1
Le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., vengono fornite in giudizio dall'associazione sindacale, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice.
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