Cass. civ. n. 428 del 19 gennaio 1987

Testo massima n. 1


Qualora il giudice disponga la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., l'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione e di concessione di termine perentorio per la integrazione degli atti deve essere comunicata solo alla parte contumace e non anche a quella precedentemente costituitasi.

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