Cass. civ. n. 307 del 27 maggio 1995

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, l'incompetenza per territorio — a norma dell'art. 428 c.p.c. — può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione della causa di cui all'art. 420 e, ove tale rilievo sia mancato, la competenza non può più essere messa in dubbio d'ufficio, neanche in appello. Conseguentemente il giudice di secondo grado non può — a pena l'inammissibilità della richiesta — chiedere il regolamento di competenza d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., per contestare, sotto il profilo della competenza territoriale, il provvedimento con cui un altro giudice, nel dichiararsi incompetente, abbia rimesso la causa al giudice la cui sentenza è oggetto di appello.

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