Cass. civ. n. 311 del 13 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Lo ius superveniens in tema di competenza si applica — nel regime anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 5 c.p.c. dettato dalla legge n. 353 del 1993 — anche nei giudizi pendenti, ma il rilievo dell'eventuale incompetenza, che consegua a tale applicazione, è consentito soltanto nei limiti delle preclusioni all'uopo stabilite dalla disciplina processuale propria di tali giudizi. Pertanto, sopravvenuta in corso di causa concernente un rapporto di agenzia la legge n. 128 del 1992, che fissa nuovi criteri di determinazione della competenza territoriale per le controversie di tale oggetto, il rilievo di ufficio dell'incompetenza per territorio del giudice originariamente edito, quand'anche conseguente all'applicazione della novellata disciplina, non è tuttavia possibile oltre i limiti posti al riguardo dall'art. 428 c.p.c.
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