Cass. civ. n. 250 del 15 gennaio 1987
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Qualora, in sede d'appello avverso sentenza del pretore in causa di lavoro, il tribunale adito rilevi la propria incompetenza per territorio (nella specie, in base ai principi sul foro erariale) e rimetta le parti davanti ad altro tribunale, la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo è soggetta al termine semestrale di cui all'art. 50 c.p.c., mentre resta esclusa l'applicabilità del minor termine contemplato dall'art. 428 c.p.c., riguardante la sola ipotesi della traslatio iudicii per ragioni di competenza in primo grado.