Cass. civ. n. 2543 del 28 marzo 1990

Testo massima n. 1


Per il principio della cosiddetta ultrattività del rito, qualora una controversia sia stata trattata con il rito ordinario, anziché secondo le norme del processo del lavoro, l'impugnazione - quale che sia il suo oggetto - deve essere proposta con citazione a udienza fissa, da notificarsi nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. Tuttavia, qualora l'appellante adotti la forma del ricorso, propria del rito speciale, invece che quella ordinaria della citazione, l'impugnazione, in ossequio al principio processuale della conservazione degli atti, è da ritenersi egualmente ammissibile, sempre che la notifica di essa sia tempestiva ai sensi dei citati articoli.

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