Cass. civ. n. 1547 del 29 marzo 1989

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, l'appello immediato, con riserva dei motivi, avverso il dispositivo della sentenza del pretore, previsto dall'art. 433, secondo comma, c.p.c. al fine di consentire al debitore esecutato di ottenere la sospensione dell'esecuzione, non consuma il potere d'impugnazione, e, pertanto, ove sia inammissibile, come nel caso in cui non sia stato ancora compiuto il primo atto della esecuzione forzata, non osta alla valida instaurazione del giudizio di gravame con atto successivo, ivi incluso quello di presentazione dei motivi, purché munito dei requisiti prescritti dall'art. 434 c.p.c. (in relazione all'art. 414 c.p.c.).

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