Cass. civ. n. 32270 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


Il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale venga dichiarata l'inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, è inammissibile per difetto d'interesse, stante l'intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle stesse malgrado la declaratoria di inammissibilità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17745 del 2005

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 395
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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