Cass. civ. n. 32288 del 21 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sentenza o ordinanza della Corte di cassazione - Revocazione parziale - Conseguenze.
L'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o conseguenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altri parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.