Cass. civ. n. 32288 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sentenza o ordinanza della Corte di cassazione - Revocazione parziale - Conseguenze.


L'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o conseguenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altri parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8773 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

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