Cass. pen. n. 32350 del 04 maggio 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Annullamento con rinvio dell'ordinanza di accoglimento del diritto all'indennizzo - Giudizio di rinvio - Rideterminazione del "quantum" - Possibilità - Ragioni.


In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell'intera ordinanza che abbia riconosciuto il diritto all'indennizzo, il giudice è investito "ex novo" della domanda sia in ordine all'"an" che al "quantum", sicchè, ove intenda nuovamente riconoscere la sussistenza del diritto all'indennizzo, può liberamente rideterminarne l'ammontare.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 20904 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

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