Cass. civ. n. 1100 del 5 febbraio 1991

Testo massima n. 1


Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 c.p.c. (sull'inappellabilità — e la conseguente ricorribilità per cassazione — delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto, in aggiunta all'importo-base del credito del lavoratore, anche della rivalutazione monetaria e degli interessi, pur se non richiesti nel ricorso introduttivo, in quanto compresi nell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 429, comma terzo, c.p.c.

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