Cass. pen. n. 32355 del 08 luglio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO - Requisito di specificità - Necessità - Caratteristiche.
L'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, salvo il caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501