Cass. civ. n. 3371 del 8 marzo 2001
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, il giudice del gravame, qualora ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, rientrando tale facoltà, consentitagli dall'art. 441, comma primo c.p.c., nell'ambito dei poteri discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazione con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle doglianze all'uopo mosse dalla parte interessata.
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