Cass. civ. n. 12354 del 5 dicembre 1998
Testo massima n. 1
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria che richiedono accertamenti tecnici, la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado ai sensi dell'art. 445 c.p.c., mentre è facoltativa per il giudice d'appello, il quale, tuttavia, è tenuto, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, a disporre la suddetta consulenza ove essa risulti omessa nel giudizio di primo grado;.