Cass. pen. n. 32360 del 09 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Mancato avviso all'interessato, nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa - Nullità generale a regime intermedio - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato, "in parte qua", il ricorso sul rilievo che il difensore dell'indagato, nel corso dell'udienza per la decisione, aveva riformulato la richiesta di applicazione della pena, così implicitamente rinunciando alla deduzione della nullità, con decadenza dalla possibilità di rilevarla con il ricorso).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 32357 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

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