Cass. civ. n. 4093 del 9 luglio 1985

Testo massima n. 1


Nelle controversie in tema di pensione d'invalidità, il giudice di secondo grado non è obbligato a disporre la consulenza tecnica di ufficio; e ciò ancorché tale indagine non sia stata disposta dal giudice di primo grado, ove questa omissione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di appello.

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