Cass. civ. n. 1774 del 15 marzo 1986
Testo massima n. 1
Qualora la parte abbia mosso all'operato del consulente tecnico di ufficio specifici rilievi critici, che possono essere formulati anche con la produzione di una certificazione sanitaria di data posteriore a quella delle indagini peritali, ovvero relativa a infermità nuove o più gravi rispetto a quelle già accertate e tenute presenti dal giudice di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di esporre le ragioni per le quali li disattenda, se tale documentazione si rilevi influente ai fini di un differente giudizio clinico, imponendosi, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della stessa documentazione esibita dall'interessato a fondamento della sua pretesa.
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