Cass. civ. n. 588 del 29 gennaio 1986

Testo massima n. 1


Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, il rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello — che, in linea di principio, è meramente facoltativo, a norma del combinato disposto degli artt. 441, 442 e 445 c.p.c. — s'impone, di regola, qualora l'assicurato alleghi e documenti aggravamenti di malattia o insorgenza di nuove infermità, che il giudice di secondo grado debba valutare ed il cui riscontro richieda indagini tecniche.

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