Cass. civ. n. 32370 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno – Presupposti ed effetti – Diversità di petitum dei due giudizi – Irrilevanza - Fattispecie.


Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27161 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

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