Cass. civ. n. 32380 del 21 novembre 2023
Testo massima n. 1
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile – Provvisoria esecutività – Sussistenza – Fondamento.
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.