Cass. civ. n. 32380 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile – Provvisoria esecutività – Sussistenza – Fondamento.


La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1283 del 2010

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

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