Cass. civ. n. 32412 del 22 novembre 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Appalto non genuino di servizi - Licenziamento intimato dal datore di lavoro formale - Norma di interpretazione autentica di cui all'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. con l. n. 77 del 2020 - Applicabilità - Ragioni.
Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica - dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro - di cui all'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l'art. 29, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. - anch'esso abrogato - rinviava) e all'attuale art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38 com. 3
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST.