Cass. pen. n. 32412 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 11207 del 2024

Normativa correlata

Costituzione art. 27
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST. PENDENTE
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6

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