Cass. civ. n. 3242 del 05 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi - Soggetto obbligato - Individuazione – Lavoratore - Fondamento - Fattispecie successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005.


I compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 c.c., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27315 del 2021

Normativa correlata

Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2115 com. 3

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE