Cass. civ. n. 3242 del 05 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi - Soggetto obbligato - Individuazione – Lavoratore - Fondamento - Fattispecie successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005.
I compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 c.c., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2115 com. 3