Cass. civ. n. 32426 del 22 novembre 2023
Testo massima n. 1
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Costituzione in mora dell'Usl - Modalità - Richiesta scritta del creditore - Necessità - Trasmissione delle distinte riepilogative - Equipollenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di debito di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
DPCM 15/09/1979
DPR 21/12/1989 num. 94
Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 1182