Cass. civ. n. 32428 del 22 novembre 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Riduzione del canone ex art. 3 della l. n. 135 del 2012 - Immobili destinati a far fronte all’esigenza abitativa di nuclei familiari bisognosi - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.


La riduzione del canone prevista dall'art. 3 della l. n. 135 del 2012 non è applicabile agli immobili acquisiti in locazione dagli enti pubblici per far fronte all'esigenza abitativa di nuclei familiari bisognosi, dal momento che il riferimento operato dalla norma alla finalizzazione del contratto di locazione per l'uso istituzionale dell'amministrazione evoca una relazione diretta dell'ente conduttore con l'immobile locato, non configurabile ove quest'ultimo sia affidato a terzi, sebbene per fini di utilità sociale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31340 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST.
Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 13 com. 1
Cod. Civ. art. 1339

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