Cass. civ. n. 3250 del 9 febbraio 2025

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE


Blocco delle assunzioni ex art. 8 della l.r. Puglia n. 32 del 2001 - Fatto impeditivo dell'assunzione - Sussistenza - Insorgenza di un diritto all'assunzione sospensivamente condizionato - Esclusione - Conseguenze - Illegittima assunzione interinale di altri - Contrarietà a correttezza e buona fede - Esclusione - Valutazione, in mancanza di specificazioni, del conseguente permanere del blocco - Irrilevanza.


Il blocco delle assunzioni stabilito dall'art. 8 della l.r. Puglia n. 32 del 2001 costituisce fatto impeditivo all'assunzione di personale, sicché - pur a fronte dell'utile collocazione nella graduatoria di merito all'esito del positivo superamento del concorso - non si configura l'insorgenza di un diritto all'assunzione sospensivamente condizionato alla rimozione del blocco e l'illegittima instaurazione di rapporti lavorativi interinali con altri dipendenti non può essere di per sé sola considerata contraria a correttezza e buona fede e resta irrilevante, in mancanza delle dovute specificazioni, ai fini della valutazione del conseguente permanere del blocco medesimo.

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Riferimenti normativi

Legge Reg. Puglia 05/12/2001 num. 32 art. 8
Cod. Civ. art. 1358

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Precedenti: Cass. civ. n. 30238/2017

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